La Tabula de Amalpha rappresentò senza alcun dubbio una pietra miliare nella storia del diritto marittimo e un’autorevole guida per la regolamentazione dei traffici nel bacino del Mediterraneo, per l’apposizione di clausole applicate ai contratti, nonché per la risoluzione delle controversie marittime nei secoli a venire. La sua importanza storica è da attribuirsi al contributo che essa diede alla formazione di una legislazione marittima uniforme in tutti gli Stati rivieraschi, compresi quelli arabi.
Il testo, costituito da 66 capitoli, di cui 21 in latino e 45 in volgare italiano, non può considerarsi un codice nel senso letterale del termine, bensì una raccolta di usi risalenti alla Lex Rhodia e ai Basilici, contenuti nel Digesto di Giustiniano. Tali usi dettavano tutto ciò che riguardava e interessava la navigazione: le controversie, il prezzo dei noli, gli obblighi del capitano e dei marinai, l’indennizzo in caso di perdita della merce, i cambi marittimi, la compartecipazione agli utili, i compensi dei rischi di mare, le avarie, l’armamento, l’abbandono del bastimento e delle merci in caso di pericolo e formava parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’antica Repubblica Marinara.
Il corpo di capitoli della Tabula sembra trovare punti in comune con il diritto marittimo di Common Law in quanto non si stabiliscono principi generali o concetti astratti, ma si offrono risposte concrete alla casistica del tempo per soddisfare le immediate esigenze della societas maris, in cui commenda e colonna risultavano gli istituti cardine attraverso i quali veniva organizzata l’impresa di navigazione.
Ciò ci porta ad azzardare che il testo amalfitano presenti una più stretta attinenza con i moderni clausolari marittimi, sviluppati su iniziativa degli operatori del settore, piuttosto che con l’attuale codificazione di settore, frutto della nascita dello Stato moderno.
Quello della Tabula, che influenzò anche la redazione di altri statuti marittimi medievali come quello pisano, genovese e catalano, divenne “diritto vivente”, applicato nei tribunali e nelle curie durante la successiva dominazione normanna e successivamente anche nel Regno di Napoli.